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Ordinanza del Tribunale di Rimini sulla carenza di legittimazione attiva del cessionario del credito

Ordinanza del Tribunale di Rimini sulla carenza di legittimazione attiva del cessionario del credito

Segnaliamo la recente ordinanza del Tribunale di Rimini, 27 Febbraio 2020, ottenuta dall’Avv. Federico Gambini con il quale il nostro studio ha collaborato.

Il Tribunale di Rimini, ha stabilito, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, che va sospesa la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo in carenza di prova della legittimazione attiva del cessionario del credito azionato.

Nello specifico, riportiamo di seguito la massima:

In tema di legittimazione attiva del presunto cessionario di un credito bancario per il quale si sia agito in via monitoria, la mera produzione dell’avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale da parte del presunto cessionario è formalità che, come chiarito dalla Cassazione civile con le sentenze n. 22268/2018 e n. 2780/2019, non risulta sufficiente a dimostrare la prova della cessione ed il contenuto del contratto.

Conseguentemente, in difetto di produzione del contratto di cessione, deve essere sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

L’ordinanza è stata pubblicata dal sito “Il Caso” ed è consultabile al seguente link: http://bancheclienti.ilcaso.it/sentenze/ultime/23394/bancheclienti



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