
08 Apr Niente onorario per consulenti e attestatori non abbastanza diligenti
La pronuncia segnalata e massimata dagli Avvocati Giovanni Cedrini e Andrea Gattei, riportato nel precedente articolo qui pubblicato e intitolato “L’inadempimento del professionista incaricato dal debitore di valutare ed elaborare un piano di risanamento” (v. link: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32892?L%27inadempimento-del-professionista-incaricato-dal-debitore-di-valutare-ed-elaborare-un-piano-di-risanamento#google_vignette) è stata segnalata anche da “Il Sole24Ore”, il quale cita la sentenza ottenuta dallo Studio Legale associato Cedrini&Zamagni, menzionandola quale recente e virtuoso esempio per dettare i criteri di responsabilità dei professionisti che si occupano di crisi d’impresa. Infatti, si stabilisce che i consulenti che assistono il debitore nei piani di risanamento, e l’attestatore che ne assevera la fattibilità, possono vedersi negare il pagamento dell’onorario o, addirittura, essere chiamati a restituire i compensi già percepiti, se non si adeguano a rigorosi standard di diligenza e perizia richiesti per tale tipo di incarichi.
Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 35 del 15 gennaio 2025 ha addirittura condannato alla restituzione del compenso i consulenti (avvocato e advisor economico-finanziario) che avevano assistito una società, poi dichiarata fallita per gravi carenze della proposta di concordato sottoposta ai creditori. Per il tribunale i professionisti avevano redatto un piano gravemente carente, «buttato lì come un sasso nello stagno» (sic), basato su contratti svantaggiosi per i quali i consulenti non avevano richiesto la dovuta autorizzazione del giudice delegato.
Per una più puntuale trattazione vedi:https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/niente-onorario-consulenti-e-attestatori-non-abbastanza-diligenti-AGRUtZsD?refresh_ce=1