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L’avviso di cessione dei crediti “in blocco” non costituisce prova in giudizio della legittimazione al credito

L’avviso di cessione dei crediti “in blocco” non costituisce prova in giudizio della legittimazione al credito

In sostanziale conformità con l’attuale panorama giurisprudenziale in materia, il Tribunale di Rimini Sez. Unica Civile, con la sent. 6 luglio 2022 ha ritenuto che la pubblicazione per estratto dell’avviso di cessione di crediti “in blocco” sulla Gazzetta Ufficiale, benché esoneri il cedente da ulteriori oneri di informazione e notifica ai debitori ceduti, non è prova sufficiente in giudizio circa la titolarità effettiva del credito vantato in capo al cessionario, cui – in caso di eccezione ritualmente proposta dal debitore sul punto – occorre sopperire con la produzione del contratto di cessione.

La pronuncia è consultabile al seguente link:  https://www.diritto.it/cessione-di-crediti-in-blocco-e-legittimazione-al-credito/ al quale si rimanda anche per una più compiuta disamina della vicenda.



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