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Importante sentenza della Corte d’Appello di Ancona in tema di negoziazione dei bond Lehman

Importante sentenza della Corte d’Appello di Ancona in tema di negoziazione dei bond Lehman

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, ottenuta nell’interesse di due investitori dagli avvocati Luca Zamagni del nostro studio legale e Corinna Biondi, è tornata sul tema della negoziazione dei bond Lehman.

Riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva respinto le domande degli investitori, la Corte d’Appello si è soffermata in particolare sugli obblighi informativi in capo alla banca, nonché sul dovere di segnalazione al cliente da parte della banca medesima dell’inadeguatezza dell’operazione (e del correlativo obbligo di astensione in caso di riscontrata inadeguatezza).

La Corte ha specificato che “il cliente ha diritto di ricevere dall’intermediario un’informazione adeguata in concreto, con riferimento tanto alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato, quanto alle proprie finalità personali e alla propria situazione finanziaria complessiva. E’ più che comprensibile pertanto come l’obbligo dell’intermediario di fornire al cliente una informazione complessiva sempre adeguata alla situazione concreta, si sostanzi poi in quello, integrante una applicazione del primo, di astenersi, ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob 11522/1998, dal compimento di operazioni inadeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”.

Nel caso di specie la banca segnalò l’inadeguatezza dell’operazione, ma secondo la Corte lo fece in maniera lacunosa visto che tale segnalazione non contemplava il profilo della dimensione.

Come infatti precisato nella sentenza non vi è alcun dubbio che “un investimento che conduca ad impegnare una quota pari all’82% dell’intero portafoglio in un titolo oggettivamente rischioso, integri una operazione di per se stessa inadeguata sotto il profilo dimensionale, con conseguente insorgenza a carico della Banca degli obblighi di comunicazione ed astensione ex art. 29 Reg. Consob. Obblighi che invece nella specie, con riguardo allo specifico profilo in esame, non appaiono affatto rispettati.

La Corte, rilevando quindi la violazione degli obblighi di informazione attiva e di astensione da parte della banca, ha dichiarato la risoluzione del contratto di negoziazione dei bond Lehman stipulato tra le parti e ha disposto la restituzione degli esborsi, tenuto conto di cedole e riparti medio tempore incassati dai clienti, con rivalutazione ed interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dell’investimento (risalente al 2007) al soddisfo.

La sentenza è stata pubblicata dal sito specializzato “Diritto Bancario” ed è consultabile al seguente link: Lehman Brothers: ultimi orientamenti della Corte d’Appello di Ancona – DB (dirittobancario.it)



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