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Cassazione: se le ore di lavoro sono eccessive scatta (anche) il risarcimento del danno

Cassazione: se le ore di lavoro sono eccessive scatta (anche) il risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 12540 del 10 maggio 2019 ha affermato un principio molto importante in tema di ore di lavoro straordinario.

Quando il numero di ore effettivamente lavorate oltrepassa di molto la quantità di ore contrattualmente previste, fino a sconfinare nell’abnormità, si determina – per il lavoratore che le ha prestate – un diritto ulteriore rispetto a quello di percepire le eventuali differenze retributive maturate e non corrisposte, ovvero il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, e ciò a prescindere dal fatto che il medesimo avesse acconsentito a svolgere così tanto lavoro straordinario.

Il caso, nello specifico, ha riguardato un dipendente addetto al servizio di vigilanza di una società, che per molti anni aveva accumulato un carico di ore di lavoro di gran lunga superiore a quello previsto dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata, senza percepire una adeguata retribuzione in proporzione alla quantità di lavoro svolto e senza nemmeno recuperare il riposo settimanale.

Una simile situazione, protratta negli anni, è suscettibile di provocare un danno da usura psico-fisica al lavoratore che rimane distinto dal danno biologico, la cui sussistenza è presunta come conseguenza della lesione al diritto costituzionalmente garantito di cui all’art. 36 Cost., secondo cui: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Quanto alla produzione del danno non patrimoniale inoltre, non incide nemmeno l’eventuale volontà dello stesso lavoratore di effettuare ore di lavoro extra contrattuale, poiché per il datore di lavoro esiste in ogni caso l’obbligo generale di tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore secondo i dettami di cui all’articolo 2087 c.c.: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.



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