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CONTRATTO DI GESTIONE PATRIMONIALE, VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E NESSO DI CAUSALITÀ

CONTRATTO DI GESTIONE PATRIMONIALE, VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E NESSO DI CAUSALITÀ

Si segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., 19 Febbraio 2025, n. 4282) che ha accolto il ricorso in Cassazione proposto dallo Studio Cedrini e Zamagni nell’interesse di alcuni investitori che avevano stipulato con una banca un contratto di gestione patrimoniale, nell’esecuzione del quale l’istituto di credito aveva omesso la prescritta informativa sia in ordine all’avvenuta modificazione della strategia d’investimento sia alle intervenute perdite superiori al 30% del controvalore del patrimonio.

Sulla scia di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Prima Sezione della Corte di legittimità ha ribadito che, in tema di intermediazione finanziaria, l’art. 23, comma VI, D.lgs. n. 58 del 1998, non soltanto riversa sull’intermediario l’onere di dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalla disciplina di settore, assolvendo a tutti gli obblighi informativi sul medesimo gravanti, ma introduce una vera e propria presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico tra l’inadempimento dei predetti obblighi ed il danno subito dall’investitore.

Di seguito i passaggi più significativi della pronuncia in esame: “La sentenza impugnata non è invece condivisibile nella parte in cui, pur avendo ritenuto sussistente un inadempimento della banca, per violazione dell’obbligo d’informazione su di essa gravante in ordine all’avvenuta modificazione della strategia d’investimento, ha escluso la configurabilità del nesso causale tra il predetto comportamento ed il pregiudizio riportato dai ricorrenti, in virtù della mera affermazione, ripresa dalla relazione del c.t.u., secondo cui, sulla base delle indagini effettuate, non era possibile stabilire se le perdite fatte registrare dalla gestione patrimoniale fossero riconducibili alle scelte di investimento concretamente compiute dalla Banca.

Invero, l’art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998, disponendo che «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta», ha infatti introdotto una presunzione legale di sussistenza del nesso causale, ricollegabile all’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, per effetto della quale l’intervenuto accertamento dell’inosservanza dei predetti obblighi dispensa l’investitore dalla prova della riconducibilità del danno subìto al comportamento dell’intermediario, ponendo a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare di non aver potuto evitare il danno, nonostante l’uso della specifica diligenza richiesta (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2021, n. 33596; 28/07/2020, n. 16126; 17/04/2020, n. 7905). Ciò che risulta violata è pertanto la regola di riparto dell’onere probatorio”.

La Corte ha precisato, altresì, che l’art. 28, comma IV, Reg. Consob n. 11522/1998 impone all’intermediario l’obbligo di informare l’investitore laddove si verifichino perdite superiori al 30% del controvalore del patrimonio, essendo viceversa irrilevanti le vicende successive (quali la circostanza che l’andamento negativo si sia in seguito ridotto), le quali potranno rilevare ai soli fini risarcitori.

Di seguito il link con il contributo integrale, a cura degli Avv.ti Giovanni Cedrini, Luca Zamagni e Giulia Gambini: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32968?Contratto-di-gestione-individuale-di-portafogli%2C-violazione-degli-obblighi-informativi-e-nesso-di-causalit%C3%A0



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